20 Settembre 2024

IL PART-TIME PUO' ESSERE RICHIESTO ANCHE PER LE SUPPLENZE AL 30 GIUGNO O 31 AGOSTO

Le tipologie di part-time e le regole per i docenti

Cosa significa Part-time

Nel mondo del lavoro il contratto a tempo parziale (part-time), si configura come una prestazione lavorativa con  orario inferiore a quello previsto dal Contratto Nazionale . Nella scuola l'orario completo si differenzia in base all'ordine in cui si presta servizio, quindi:

  • 25 ore nella scuola dell'infanzia;
  • 24 ore nella scuola primaria;
  • 18 ore nella scuola secondaria.

 

Tipologia di part-time

Le tipologie di part-time previste dai nostri ordinamenti sono:

  1. Part-time orizzontale , in cui la prestazione lavorativa viene spalmata in tutti i giorni lavorativi;
  2. Part-time verticale , in cui la prestazione lavorativa viene svolta in alcuni giorni della settimana o del mese, oppure in determinati periodi dell'anno. Viene regolamentato dal comma 2 articolo 7 della CM 449 del 1997, che prescrive che il part-time verticale può essere svolto in non meno di tre giorni la settimana, o giorni del mese o di determinati periodi dell'anno in relazione alla progettazione didattica- educativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'autonomia della stessa.
  3. Part-time misto , in cui la prestazione lavorativa è una combinazione delle precedenti.

 

Il Part-time nel caso di incarichi annuali

La possibilità di stipulare contratti a tempo parziale per i docenti con incarico annuale, è sancita dal CCNL 2006-2009 comma 6 articolo 25, che recita: “ L'assunzione a tempo determinato ea tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno oa tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro ”.

In base a questa norma contrattuale i docenti incaricati fino al temine delle attività didattiche e annuali possono chiedere di lavorare in regime part-time al momento della presa di servizio. La domanda va prodotta al dirigente scolastico della scuola assegnata.

 

Chi valuta la domanda

La valutazione della domanda avviene ad opera dell'amministrazione  sulla base della Legge 662/1996, per come modificata dal DL 112/2008, infatti la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time non è più automatica. Quindi, una volta presentata la domanda l'amministrazione avrà 60 giorni di tempo per valutarla sulla base di tre elementi:

  1. La disponibilità del contingente di lavoratori part-time fissata per dalla Contrattazione Collettiva, in relazione alla dotazione organica, che per la scuola è fissata al 25%;
  2. La tipologia di attività di lavoro autonomo o subordinato, che, eventualmente, il dipendente intende svolgere, questo non può essere incompatibile con l'attività di docente.
  3. L'impatto organizzativo della trasformazione del contratto, che non deve essere pregiudizievole al buon funzionamento dell'amministrazione.

In caso di diniego il Dirigente Scolastico dovrà motivare il proprio atto, in quanto potrebbe ripresentare la domanda oppure adire le vie legali. Nel caso in cui l'amministrazione si rende disponibile ad accogliere la domanda con diverse modalità rispetto a quelle prospettate dal docente, è necessario che ne dia comunicazione allo stesso, che dovrà eventualmente accettare.

Modalità per iscriversi alla FGU - Gilda degli insegnanti

A causa dell'obbligo della firma da apporre sul modulo di adesione, non è possibile proporre una procedura per l'iscrizione on-line. Il modo più semplice per iscriversi alla Gilda degli Insegnanti resta quello di recarsi presso la sede provinciale più vicina.

Se non potete recarvi presso una nostra sede provinciale e volete comunque aderire alla Gilda degli Insegnanti, è disponibile il modulo di adesione elettronico da  compilarestampando  in  triplice copiacontrofirmare  ed  inviare  in busta chiusa ed affrancata alla nostra sede nazionale, all'indirizzo:

Gilda degli Insegnanti -Via Aniene 14 - 00198 ROMA

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